Statuto

ATTO COSTITUTIVO  Old Lady Cars “Il Paradiso Del Pistone”   Il giorno 14/10/2008 in Pavia, Viale Golgi 61, si sono riuniti i signori:Vaccina Antonio, Vaccina Ruggero, Fabris Fabrizio, Grano Carlo Alessandro, Vaccina Sergio, Salemi Andrea e Loredana Maestri. I quali, in qualità di soci fondatori, intendono costituire una associazione denominata Old Lady Cars”Il Paradiso Del Pistone”  (d’ora in avanti in questo documento abbreviata in “O.L.C.”). L’associazione sarà regolata dallo Statuto qui allegato e, per quanto non previsto, dall’art.36 e seguenti del Codice Civile e dalle altre norme vigenti.L’Assemblea dei soci fondatori conferisce inoltre ai sig.ri Vaccina Antonio, Grano CarloAlessandro, Vaccina Ruggero,Fabris Fabrizio la carica di membri del primo consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo così composto elegge alla carica di Presidente il sig.Vaccina Antonio.                                                                                                       STATUTO                                                                                         ARTICOLO 1 “COSTITUZIONE” Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Pavia V.le Golgi, 61, una Associazione che assume la denominazione “OLD LADY CARS CLUB”in breve O.L.C. . Tale denominazione deriva dalla delibera che recepisce e dà attuazione alla volontà dei soci espressa nell’Assemblea Straordinaria del 16/12/2018 di ritornare ad essere un’Associazione con scopi culturali. Il sito su internet O.L.C. o la pagina Facebook sono la bacheca ufficiale del Club attraverso la quale avviene la comunicazione tra i soci e il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti. L’indirizzo internet (http://www.oldladycarsclub.com) o Facebook (https://it-it.facebook.com/OldLadyCarsClub) ed il posizionamento del sito potranno essere modificati in funzione di esigenze pratiche o economiche.                                                                                                                      ARTICOLO 2 “SCOPO SOCIALE” L’associazione  O.L.C.  persegue i seguenti scopi: 1)  promuovere e sviluppare attività , in particolare legate al settore automobilistico –   -motoristico storico-culturale-espositivo 2) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione 3) riunire le persone interessate o proprietarie di veicoli a motore, in particolare modelli che siano entrati in produzione da almeno 20 anni o che  almeno siano di particolare interesse storico e/o collezionistico 4) favorire la ricerca, il recupero, il restauro, la conservazione, l’esposizione e la manutenzione degli autoveicoli indicati al punto 3, con possibilità di acquisire nel patrimonio dell’associazione materiale storico di particolare rilevanza, al fine di salvaguardarne l’esistenza; 5) promuovere e partecipare ad iniziative di carattere storico-culturale-espositivo aventi per oggetto i veicoli sopra citati in Italia e all’estero; 6) promuovere e favorire i contatti tra i soci per il loro miglioramento culturale, tutelandone i loro diritti, scambiare informazioni di tipo tecnico, commerciale, normativo, e ogni altra informazione che possa essere di utilità; 7) trattare e stipulare con operatori commerciali nel settore automobilistico convenzioni, facilitazioni, agevolazioni riservate ai soci che intendano avvalersi dei servizi delle imprese convenzionate.                                                                                                                     ARTICOLO 3 ” AFFILIAZIONI” L’O.L.C. potrà affiliarsi ad altri club o associazioni che svolgano una attività affine e ne condividano oggetto e obbiettivi.                                                                                                     ARTICOLO 4 DURATA DELL’ASSOCIAZIONE La durata dell’ Associazione è fissata al 31 dicembre 2050, con facoltà di proroga .L’anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.                                                                                 ARTICOLO 5     “SOCI” SOCIO FONDATORE Sono soci fondatori le 7 persone fisiche che hanno creato e fondato  e che hanno nominato il primo Consiglio Direttivo (v. Atto Costitutivo). SOCIO ORDINARIO Sono soci ordinari tutte le persone fisiche maggiorenni che siano legalmente in possesso di almeno un veicolo a motore  il cui modello sia entrato in produzione entro il 1998 o sia di particolare interesse storico/meccanico. SOCIO SOSTENITORE Possono essere soci sostenitori tutte le persone fisiche che non siano possessori di un veicolo con le caratteristiche sopra citate, ma ne condividano la passione per la meccanica applicata a veicoli di trasporto. L’ammissione alla qualifica di soci è concessa a coloro che, invitati dal Consiglio Direttivo o presentati da almeno un socio ordinario, abbiano presentato domanda di associazione, a condizione che la stessa sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.I soci ordinari hanno diritto di voto con un voto a testa indipendentemente dal numero di veicoli posseduti. I soci sostenitori non hanno diritto di voto. La qualifica di socio ordinario e di socio sostenitore è valida un anno solare e subordinata al versamento della quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo. Il versamento deve avvenire nei termini previsti da questo Statuto. Quanto espresso nei seguenti articoli in merito ai soci ordinari deve intendersi valido anche per i soci fondatori.                                                                             ARTICOLO 6          “ISCRIZIONI” Chiunque aspiri ad essere socio deve compilare l’apposita domanda, indicando il socio ordinario che lo ha presentato, e inviarla al Consiglio Direttivo che potrà accoglierla o respingerla. Sino ad allora, la domanda si intende in attesa di approvazione. L’aspirante socio potrà partecipare alle attività, ma non avrà alcun diritto di voto. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a giustificare i rifiuti o le accettazioni delle domande di associazione. Comunicherà comunque la sua decisione all’aspirante. L’aspirante socio, con la sottoscrizione della domanda, assume il formale onere ed onore, da subito, di osservare e far osservare le norme dello statuto, regolamenti e deliberazioni del Consiglio Direttivo.                                                                               ARTICOLO 7          ‘’QUOTA ASSOCIATIVA ‘’ L’ammontare della quota sociale e la sua periodicità sono di esclusiva pertinenza del Consiglio Direttivo che ne determinerà quindi l’ammontare, avendo altresì il potere di decidere deroghe, riduzioni o gratuità della quota stessa. La qualifica di “socio ordinario” è subordinata al pagamento della quota associativa. Il pagamento della quota associativa è comprovato dalla ricevuta che O.L.C. rilascia, assieme alla tessera dell’associazione. Il rinnovo della quota associativa dovrà essere effettuato ogni anno, entro e non oltre il mese di marzo. Qualora non venisse effettuato il saldo della quota entro il 31 marzo, cessa immediatamente la qualifica di “socio ordinario”.                                                                             ARTICOLO 8       “DIRITTI DEI SOCI” Possono richiedere la convocazione dell’Assemblea i due/terzi dei soci ordinari, che hanno altresì la facoltà di indicare una voce dell’ordine del giorno di quella convocazione. La richiesta di convocazione può avvenire per via telematica, mediante apertura di un database apposito per la raccolta dei voti. I soci ordinari hanno diritto di voto e possono partecipare a tutte le assemblee ordinarie e/o straordinarie ed ogni qualvolta sia loro richiesto di esprimerlo. I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e/o attività di O.L.C.                                                                               ARTICOLO 9      “OBBLIGHI DEI SOCI”  1) Accettare, osservare e far osservare lo statuto di O.L.C.  2) Accettare, osservare e far osservare il regolamento di O.L.C.  le delibere e le circolari del Consiglio Direttivo.  3) Corrispondere la quota associativa entro i termini previsti da questo Statuto  4) Non arrecare in alcun modo danni materiali e/o morali, palesi e/o non palesi a O.L.C. , ai suoi soci, alle attività della associazione  5) Essere il più possibile partecipi alle attività di O.L.C. che verranno di volta in volta previste dal Consiglio Direttivo e pubblicate sul sito.                                                                                   ARTICOLO 10       “ORGANI” 1) Il Presidente  2) Il Consiglio Direttivo  3) L’Assemblea dei soci ordinari Le cariche non sono remunerate, e sono concessi rimborsi spese se autorizzati dal Consiglio Direttivo.                                                                                  ARTICOLO 11      “ASSEMBLEA GENERALE” L’Assemblea Generale è costituita dai soci fondatori e da tutti i soci ordinari in regola con il disposto dell’Art. 10. Sono ammesse deleghe scritte in numero massimo di una per socio effettivamente presente. L’Assemblea Generale può essere Ordinaria o Straordinaria. L’Assemblea Ordinaria viene indetta annualmente dal Presidente. L’Assemblea Straordinaria può essere richiesta dai due terzi del Consiglio Direttivo o da almeno i due terzi dei soci ordinari;  il Presidente, verificata la validità della richiesta, potrà quindi convocare l’Assemblea Straordinaria. Potrà essere richiesta la convocazione dell’Assemblea Straordinaria nei modi e per i motivi previsti nel disposto dell’Art. 15.                                                                                    ARTICOLO 12    “CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE” Alla convocazione dell’Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, provvede il Presidente di O.L.C. mediante comunicazione sul sito. La comunicazione conterrà data, ora e luogo di svolgimento della prima e della eventuale seconda convocazione e il relativo ordine del giorno. La seconda convocazione non potrà essere fissata prima di 24 ore dallo svolgimento della prima convocazione.                                                                        ARTICOLO 13       “VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE” L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria si intendono validamente costituite in prima convocazione se sono presenti fisicamente almeno la metà più uno dei soci ordinari iscritti al momento della convocazione, ovvero in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti. L’Assemblea Ordinaria si riunisce una volta l’anno per assolvere ai compiti del disposto dell’Art. 14.                                                                                     ARTICOLO 14    “COMPETENZE DELLE ASSEMBLEE” L’Assemblea Ordinaria: 1) Esamina ed eventualmente approva i programmi degli eventi proposti dal Consiglio Direttivo, eventualmente proponendo miglioramenti, soluzioni alternative e/o modifiche. 2) Propone ed eventualmente approva luoghi e modalità di esecuzione di raduni, viaggi, escursioni e/o appuntamenti sociali. 3) Non interviene in alcun modo in questioni di carattere amministrativo, che sono di esclusiva pertinenza del Consiglio Direttivo. 4) Elegge tra i soci ordinari i cinque membri del Consiglio Direttivo. 5) Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’associazione.   L’Assemblea Straordinaria:    Approva le modifiche allo Statuto dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.Delibera sullo scioglimento dell’associazione, qualora si verifichino fatti o condizioni tali da non consentirne più la continuazione delle attività.                                                                           ARTICOLO 15     “SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE” L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria eleggono un presidente ed un segretario. Il presidente deve constatare la validità della convocazione dell’assemblea e iniziare i lavori seguendo l’ordine del giorno. Il segretario redige il verbale dell’Assemblea che dovrà necessariamente essere firmato sia dal presidente che dal segretario. ARTICOLO 16     “ DELIBERE” Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza di voti, sommando i soci presenti. A votazione conclusa, verrà completato il verbale con la decisione da parte dell’Assemblea.                                                                                             ARTICOLO 17       “CONSIGLIO DIRETTIVO” E’ inderogabilmente previsto che possono far parte del Consiglio Direttivo i soli soci ordinari e fondatori, in numero di cinque. Tutti i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età. Qualora nel corso dell’esercizio si rendano indisponibili, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo all’ unanimità dei Consiglieri presenti e rimasti, può provvedere alla loro sostituzione con apposita delibera, che tenga in considerazione la graduatoria dei non eletti (se presenti). I Consiglieri così nominati, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio. Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera nei modi previsti da questo Statuto. Il Consiglio Direttivo è l’organo di massimo controllo e delibera ed è competente su tutto quanto riguarda la vita di O.L.C.  ed in particolare ma non limitatamente a:  1) Definizione ed approvazione del Bilancio preventivo  2) Definizione ed approvazione del Bilancio consuntivo  3) Definizione ed approvazione delle relazioni con altri club  4) Definizione ed approvazione delle relazioni con gli sponsor  5) Definizione ed approvazione delle relazioni con la case automobilistiche  6) Proposte di modifiche allo Statuto  7) Proposte di modifiche al Regolamento interno  8) Proposta di scioglimento di O.L.C. ; Il Consiglio Direttivo, inoltre  1) agisce in conformità agli indirizzi ed ai suggerimenti dell’Assemblea.  2) Delega ad alcuni suoi componenti e/o ad alcuni soci ordinari particolari e specifiche funzioni, definendone temporalità e modalità di esecuzione.  3) Nomina il Presidente  4) Delibera sull’ammissione e/o l’esclusione dei soci, secondo il disposto degli Art. 6 e 7.  Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 3 consiglieri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti la decisione del Presidente è  valida per approvare o respingere la delibera.   ARTICOLO 18         “Presidente” 1) Presiede il Consiglio Direttivo.  2) Ha la rappresentanza di O.L.C. e la firma sociale.  3) Ha in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione  4) Attua l’amministrazione dell’associazione mantenendosi nei limiti degli stanziamenti previsti.  5) Compie tutti gli atti espressamente delegati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.  6) Convoca il Consiglio Direttivo e con delibera del consiglio stesso, convoca l’Assemblea Generale.                                                                                          ARTICOLO 19   “Fondi”   Il fondo comune dell’associazione è costituito da: 1) Attività delle precedenti gestioni annuali. 2) Quote annuali d’iscrizione. 3) Sponsorizzazioni e contributi a qualsiasi titolo fatti a O.L.C. .  4) Entrate derivanti da attività proprie e previste da questo Statuto. Con il fondo comune si provvede alle spese ordinarie e straordinarie dell’associazione. Il Consiglio Direttivo determina i criteri della gestione finanziaria del fondo comune. In caso di liquidazione dell’associazione il patrimonio sarà devoluto ad altri clubs o associazioni aventi scopo sociale affine alla O.L.C.                                                                                   ARTICOLO 20          “BILANCIO” Ciascun anno finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, vengono compilati i Bilanci preventivo e consuntivo,  che sono sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo e portati a conoscenza dell’Assemblea dei soci per l’approvazione.   ARTICOLO 21              “FORO COMPETENTE” Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, nonché le leggi speciali ed in mancanza, i principi di diritto che regolano la materia. Per ogni controversia è competente il Foro di Pavia.